Art. 8.
(Dismissione della partecipazione dello Stato nella società RAI-Radiotelevisione italiana Spa).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede alla scissione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa in tre società che assumono, rispettivamente, la denominazione di «RAI-1», «RAI-2» e «RAI-3», controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da una società capogruppo che mantiene la denominazione di «società RAI radiotelevisione italiana Spa». A ciascuna delle società RAI-1, RAI-2 e RAI-3, indipendentemente dall'assetto societario, sono assegnate in uso le frequenze rientranti nella disponibilità della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa che, al momento della scissione, sono da essa utilizzate per la trasmissione dei programmi contraddistinti rispettivamente dai marchi editoriali «Rai Uno», «Rai Due» e «Rai Tre».
      2. La società RAI-2, il cui capitale è interamente di proprietà della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è dedicata esclusivamente all'erogazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo e ad essa non si applica quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
      3. La società RAI-3, di proprietà della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e il cui capitale può essere acquisito dalle regioni nel limite stabilito dal comma 7 del presente articolo, eroga attività di servizio

 

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pubblico generale radiotelevisivo secondo le modalità stabilite nei contratti regionali di servizio ed è finanziata dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni.
      4. La società RAI-1 è costituita nella forma della società per azioni e opera sul mercato alle stesse condizioni degli altri operatori commerciali.
      5. Entro quattro mesi dalla data di costituzione della società RAI-1 è avviato il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella medesima società, come risultante dall'operazione di cui al comma 1. Tale alienazione avviene mediante offerta pubblica di vendita, in conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e ai relativi regolamenti di attuazione, nonché al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni. Con una o più deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono definiti i tempi, le modalità di presentazione, le condizioni e gli altri elementi dell'offerta o delle offerte pubbliche di vendita di cui al presente comma.
      6. Ai fini del comma 5 del presente articolo, non possono essere alienate quote a soggetti che risultano in posizione dominante ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, o a soggetti che a seguito dell'acquisizione eccedano i limiti posti dal medesimo articolo 43.
      7. Entro quattro mesi dalla data di costituzione della società RAI-3 è avviato il procedimento di offerta alle regioni di una quota della partecipazione nella medesima società, nel limite del 40 per cento delle azioni.
      8. I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono abrogati.
 

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